SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 22-01-1988
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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TITOLO I
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ARTICOLO 2
Gestione associata 1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degliEnti locali volte a esercitae in forma associata le funzionidi polizia secondo esigenze di economicità e di efficienza,negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altreforme associative consentite dalla legge, per la gestione comunedel servizio di polizia. 2. A tale fine concorre al finanziamento di appositi pianiper l' acquisto di attrezzature per l' esercizio comune dell'attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere delComitato previsto all' art. 13, provvede annualmente, nellimite dello stanziamento di bilancio, sentita la competenteCommissione consiliare, al riparto dei contributi per glienti interessati che abbiano presentato il piano di acquistoentro il 30 giugno di ogni anno.
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ARTICOLO 3
Collaborazione fra Enti locali 1. La Regione incentiva, secondo le modalità previstedal secondo comma dell' art. 2, intese tra gli Enti locali voltea perseguire la collaborazione per gestire servizi a caratterericorrente, stagionale o occasionale relativi alle funzionidi polizia locale sul territorio. 2. A tal fine può essere prevista la messa in opera comunedi strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativisu tutto il territorio interessato nonchè l' impiego delpersonale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenutenegli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiegoin materia di mobilità del personale.
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ARTICOLO 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale 1. Gli addetti ai servizi di polizia lcoale, entro gli ambititerritoriali degli enti di appartenenza, provvedono a: a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti edelle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regionee dagli Enti locali con particolare riguardo allenorme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazionestradale, l' edilizia, l' urbanistica, la tutela ambientale,il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanzaigienica e sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria; b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioniausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 5 dellaLegge 7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprie attribuzioni,nei limiti e nelle forme di legge; c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità edisastri, d' intesa con le autorità competenti, nonchè incaso di privati infortuni; d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie,di accertamento, di rilevazione e ad altri compitiprevisti da leggi o regolamenti richiesti dalle competentiautorità ; e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessariper l' espletamento di attività e compiti istituzionalidegli enti di appartenenza; f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell' ambitodelle proprie attribuzioni, con le forze di poliziadello Stato e della protezione civile.
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ARTICOLO 5
Svolgimento dell' attività sul territorio 1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell' ambitoterritoriale dell' ente di appartenenza, o di quello pressocui il personale sia stato distaccato o comandato. 2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previaapposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto, quandoriguardino personale avente qualità di agente di pubblicasicurezza. 3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per solifini di collegamento e di rappresentanza. 4. Le operazioni esterne di polizia, d' iniziativa dei singolidurante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso dinecessità dovuta alla flagranza dell' illecito commesso nelterritorio di appartenenza. 5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità edisastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolarioccasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispettodegli accordi sulla mobilità richiamati all' art. 3, sullabase di appositi piani concordati tra le Amministrazioniinteressate. Delle missioni va data preventiva comunicazioneal Prefetto.
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ARTICOLO 6
Dipendenza dei servizi di polizia municipale 1. La polizia municipale è alle dipendendenze del Sindaco odell' assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendole direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio. 2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale,il relativo atto costitutivo disciplinerà l' adozione delregolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone icontenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per lagestione dei servizi di polizia municipale in forma associata,assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo,strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizi di poliziagestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiegotecnico - operativo degli addetti, sulla base delle richiestee delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale. 3. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati informa associata sono in ogni caso sottoposti all' autorità delSindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare. 4. L' avvalimento degli addetti al servizio di polizia municipaleda parte dell' autorità di pubblica sicurezza o del -l' autorità giudiziaria, richiesto a norma degli artt. 3 e 5della Legge 7 marzo 1986, n. 65 per lo svolgimento delleattività indicate alle lettere b) e f) dell' art. 4, è dispostonel rispetto delle intese con l' autorità comunale e previa messaa disposizione degli addetti da parte dell' autorità medesima. La predetta collaborazione è prestata per specificheoperazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del Comunee su motivata richiesta delle competenti autorità .
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ARTICOLO 7
Segni distintivi 1. L' uniforme degli addetti alla polizia municipale è stabilita,nel modello e nel colore previsto per ciascun capo,dall' allegato A della presente legge. 2. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti allapolizia municipale recano lo stemma e la denominazionedell' ente di appartenenza nonchè il numero personale dimatricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall' allegatoB della presente legge. 3. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addettoalla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite,sono stabiliti dall' allegato C della presente legge.
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ARTICOLO 8
Caratteristiche dei mezzi 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla poliziamunicipale sono applicati i colori, i contrassegni e gliaccessori stabiliti nell' allegato D della presente legge.
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ARTICOLO 9
Norme generaliper l' istituzione del servizio di polizia municipale 1. La polizia municipale provvede all' espletamento dellefunzioni indicate all' art. 4. 2. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deveessere svolto con modalità che ne consentano la fruizioneper tutti i giorni dell' anno. A tale fine i Comuni possonoadottare idonee forme di intesa o di collaborazione. 3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimentidi polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori,possono procedere all' istituzione del corpo di poliziamunicipale. 4. La dotazione organica dei corpi di polizia municipaleprevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti. 5. Nei Comuni di classe I/ A, I/ B e II, la dotazione organicadel corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.
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ARTICOLO 10
Regolamento comunale 1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profiliprofessionali, lo stato giuridico, l' attività e le funzionidel personale di polizia municipale, sono disciplinati dalregolamento comunale sulla base delle disposizioni previstedagli artt. 4 e 5 e dei seguenti criteri: a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a normadella Legge 29 marzo 1983, n. 93, l' ordinamento delcorpo di polizia municipale si articola, per i Comuni diclasse I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A dellaLegge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni,in responsabile del corpo (comandante), addetti alcoordinamento e controllo, operatori (vigili); per Comunidi classe IV, si può prevedere l' articolazione inaddetto al coordinamento e controllo (comandante),operatori (vigili); b) l' organizzazione e la dotazione organica devono essereconformi alle norme generali di cui all' art. 9 e sono determinate,previo confronto con le Organizzazioni sindacalidei dipendenti, sulla base di criteri che tenganoconto del numero della popolazione residente e temporanea,della dimensione, morfologia e caratteri urbanisticidel territorio, delle fasce orarie di necessariaoperatività del servizio, degli indici di violazione dellenorme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di carattereistituzionale, socio - economico, di efficienza e funzionalità ; c) ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante; d) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile,verso il Sindaco, dell' addestramento, delladisciplina e dell' impiego tecnico - operativo degli addetti; e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguirele direttive impartite dai superiori gerarchici edalle autorità competenti per i singoli settori operativi,nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
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ARTICOLO 11
Norme per l' accesso 1. L' assunzione del personale di polizia locale avvieneesclusivamente per concorso. 2. Per l' ammissione ai concorsi per i posti di comandantedel servizio di polizia municipale è richiesto il diploma dilaurea, fatte salve diverse disposizioni regolanti l' accessoalle qualifiche funzionali contenute negli accordi previstidalla legge quadro sul pubblico impiego. 3. La Regione promuove, in accordo con gli Enti localiinteressati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali,nell' ambito della programmazione provinciale delleinziative corsuali di formazione professionale, corsi diformazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personaledi polizia locale. 4. Il numero degli allievi e dei corsi sarà programmato inmaniera da garantire il fabbisogno delle Amministrazioniinteressate. 5. Le modaltià di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia- in rapporto all' ambito di attività e ai pofili professionalirichiesti - nonchè i criteri di preselezione e valutazionefinale, saranno definiti con deliberazione del Consiglioregionale. 6. Nei regolamenti, gli Enti locali potranno prevedereche l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsi regionalidi formazione al lavoro, costituisce titolo valutabilenei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personaledi polizia.
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ARTICOLO 12
Formazione professionale 1. La Regione, nell' ambito delle competenze previstedalla L. R. 24 luglio 1979, n. 19: a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per laformazione, l' aggiornamento e la riqualificazione delpersonale della polizia locale, anche nel quadro di unprogetto generale di formazione dei dirigenti e degliaddetti alle amministrazioni locali; b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delletipologie formative corrispondenti ai profili professionalidegli addetti alla polizia locale; c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazioneprofessionale di primo inserimento,di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addettialla polizia locale. 2. Le iniziative di cui al punto c) verranno programmatedalle Amministrazioni provinciali nell' ambito dei loro pianiformativi annuali, d' intesa con gli Enti locali interessatie previo confronto con le Organizzazioni sindacali. 3. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere chela intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionalidi formazione e di aggiornamento promossi e riconosciutidalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai finidell' accesso alle qualifiche funzionali del personale dipolizia locale. Sono comunque fatte salve le eventuali diversedisposizioni regolanti l' accesso a particolari qualifichefunzionali contenute negli accordi previsti dalla leggequadro sul pubblico impiego.
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ARTICOLO 13
Comitato tecnico regionale 1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia dipolizia locale. 2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale, svolgele sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è composto: dall'assessore regionale competente per materia o da un suodelegato che lo presiede; da un esperto in materia di polizialocale designato dalla Giunta: da tre rappresentanti,designati rispettivamente dalle Sezione regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM; da tre esperti tra quelli designatidalle Organizzaizoni sindacali dei dipendenti degliEnti locali; e da due esperti fra quelli designati rispettivamentedalle Associazioni dei comandanti e dei vigili urbaniaventi sede nella regionale. 3. I componenti sono nominati con decreto del Presidentedella Giunta regionale il quale, in caso di omessa designazionedi alcuni dei membri, assegna un termine non superiorea trenta giorni per provvedervi. Qualora l' omissionesi protragga, provvede ugualmente alla nomina deisoggetti già designati. In tal caso il Comitato risulta composto,a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondentea quello dei membri nominati. 4. Ai componenti del Comitato spettano i gettoni di presenzae le altre indennità previste dalle vigenti disposizionidi legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.
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ARTICOLO 14
Compiti del Comitato 1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio,informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia dipolizia locale. 2. In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposterelative: a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimentoai criteri di cui all' art. 10; b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi delpersonale addetto ai servizi di polizia locale; c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e deglistrumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi dipolizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richiestedi contributi previste dagli artt. 2 e 3; d) ai corsi di formazione professionale con particoalre riferimentoalle materie di insegnamento che dovrannoessere omogenei quanto ai contenuti tecnico - culturali; e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materiedi cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizidi polizia locale. 3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenzefunzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tenicoe amministrativo all' attività del Comitato.
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ARTICOLO 15
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicateanche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibilicon le norme vigenti in materia e previo adeguamentodei rispettivi regolamenti. 2. Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associativedi Enti locali si applica l' art. 1 della Legge 8 giugno 1962,n. 604.
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ARTICOLO 16
Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presentelegge si fa fronte nel modo seguente: a) agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi dicui all' art. 2 si fa fronte con l' istituzione di un appositocapitolo nella parte spesa del bilancio di previsione perl' esercizio 1988 che verra dotato dei finanziamenti necessaricon specifiche autorizzazioni di spesa disposte insede di approvazione della legge finanziaria regionalea norma dell' art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31; b) agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi dicui all' art. 3 si fa fronte con l' istituzione di un appositocapitolo nella parte spesa del bilancio di previsione perl' esercizio 1988 che verrà dotato dei finanziamenti necessariin sede di approvazione della legge di bilancioper lo stesso esercizio a norma dell' art. 11 della LR 6luglio 1977, n. 31. Per gli esercizi successivi sarà la leggeannuale di bilancio a determinare l' entità della spesatenuto conto delle necessità e fatte salve le disponibilità del bilancio stesso; c) agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi dicui agli artt. 11 e 12 si fa fronte con i fondi collocati nell'ambito del bilancio pluriennale 1987- 1989, a favoredegli interventi di formazione professionale previsti aiCapitoli 75160 - 75161 - 75180 - 75290 della parte spesadel bilancio regionale e con le integrazioni che sarannodisposte a favore di tali capitoli delle leggi annualidi approvazione o di variazione del bilancio a normadella LR 6 luglio 1977, n. 31 o con specifiche autorizzazionidi spesa disposte dalla legge finanziaria regionalea norma dell' art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, nº31; d) agli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnicoconsultivo di cui all' art. 13 si fa fronte con i fondicollocati al capitolo 02050 del bilancio di previsioneper l' esercizio 1987 e con i fondi che verranno stanziatiai capitoli corrispondenti al Capitolo 02050 per gliesercizi successivi al 1987.
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ARTICOLO 17
Disposizione transitoria 1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presentelegge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguarei regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenutenonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste. 2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modellidi gradi e distintivi per le uniformi. 3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e lecaratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli artt. 7 e 8,entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 22 gennaio 1988
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Modelli delle uniformi e distintivi nonchè caratteristichedei mezzi di trasporto della polizia municipale
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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 8-04-1994
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Il Consiglio regionale ha approvato |
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ARTICOLO 1 Modifica delle caratteristichedelle uniformi e dei distintivi 1. Gli allegati A, B e C della LR 22 gennaio 1988,n. 3 sono sostituiti rispettivamente dagli Allegati A,B e C della presente legge.
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ARTICOLO 2 Disposizione transitoria 1. I Comuni della regione Emilia - Romagna, singolio associati, entro due anni dall' entrata in vigore della presentelegge, provvedono ad adottare le uniformi ed i distintividi grado di riconoscimento in essa previsti. La presente legge regionale sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservarecome legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 8 aprile 1994
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