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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 22-01-1988

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 9
del 27 gennaio 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale

 

 

 

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 1

 Funzioni di polizia locale
 1.  I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano
le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia
amministrativa e ogni altra attività  di polizia, nelle materie di
propria competenza nonchè  in quelle ad essi delegate.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Gestione associata
 1.  La Regione promuove e incentiva le iniziative degli
Enti locali volte a esercitae in forma associata le funzioni
di polizia secondo esigenze di economicità  e di efficienza,
negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati.
  In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altre
forme associative consentite dalla legge, per la gestione comune
del servizio di polizia.
  2.  A tale fine concorre al finanziamento di appositi piani
per l' acquisto di attrezzature per l' esercizio comune dell'
attività  di polizia.  La Giunta regionale, previo parere del
Comitato previsto all' art. 13, provvede annualmente, nel
limite dello stanziamento di bilancio, sentita la competente
Commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli
enti interessati che abbiano presentato il piano di acquisto
entro il 30 giugno di ogni anno.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Collaborazione fra Enti locali
 1.  La Regione incentiva, secondo le modalità  previste
dal secondo comma dell' art. 2, intese tra gli Enti locali volte
a perseguire la collaborazione per gestire servizi a carattere
ricorrente, stagionale o occasionale relativi alle funzioni
di polizia locale sul territorio.
  2.  A tal fine può  essere prevista la messa in opera comune
di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi
su tutto il territorio interessato nonchè  l' impiego del
personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute
negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego
in materia di mobilità  del personale.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
 1.  Gli addetti ai servizi di polizia lcoale, entro gli ambiti
territoriali degli enti di appartenenza, provvedono a:
  a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e
delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione
e dagli Enti locali con particolare riguardo alle
norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione
stradale, l' edilizia, l' urbanistica, la tutela ambientale,
il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza
igienica e sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria;
  b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni
ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 5 della
Legge 7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprie attribuzioni,
nei limiti e nelle forme di legge;
  c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità  e
disastri, d' intesa con le autorità  competenti, nonchè  in
caso di privati infortuni;
  d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie,
di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti
previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti
autorità ;
  e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari
per l' espletamento di attività  e compiti istituzionali
degli enti di appartenenza;
  f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell' ambito
delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia
dello Stato e della protezione civile.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Svolgimento dell' attività  sul territorio
 1.  Le attività  di polizia si svolgono, di norma, nell' ambito
territoriale dell' ente di appartenenza, o di quello presso
cui il personale sia stato distaccato o comandato.
  2.  Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa
apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è  altresì 
disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare.
  Di essi sarà  data comunicazione al Prefetto, quando
riguardino personale avente qualità  di agente di pubblica
sicurezza.
  3.  Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli
fini di collegamento e di rappresentanza.
  4.  Le operazioni esterne di polizia, d' iniziativa dei singoli
durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di
necessità  dovuta alla flagranza dell' illecito commesso nel
territorio di appartenenza.
  5.  Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità  e
disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto
degli accordi sulla mobilità  richiamati all' art. 3, sulla
base di appositi piani concordati tra le Amministrazioni
interessate.  Delle missioni va data preventiva comunicazione
al Prefetto.

 

 

 

 

TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 6

 Dipendenza dei servizi di polizia municipale
 1.  La polizia municipale è  alle dipendendenze del Sindaco o
dell' assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo
le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
  2.  Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale,
il relativo atto costitutivo disciplinerà  l' adozione del
regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i
contenuti essenziali.  Gli enti o le strutture comuni per la
gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata,
assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo,
strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità 
del servizio.  Il responsabile del servizi di polizia
gestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiego
tecnico - operativo degli addetti, sulla base delle richieste
e delle esigenze delle amministrazioni associate;
  egli è  altresì  responsabile della disciplina e dell'
addestramento del personale.
  3.  Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in
forma associata sono in ogni caso sottoposti all' autorità  del
Sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.
  4.  L' avvalimento degli addetti al servizio di polizia municipale
da parte dell' autorità  di pubblica sicurezza o del -
l' autorità  giudiziaria, richiesto a norma degli artt. 3 e 5
della Legge 7 marzo 1986, n. 65 per lo svolgimento delle
attività  indicate alle lettere b) e f) dell' art. 4, è  disposto
nel rispetto delle intese con l' autorità  comunale e previa messa
a disposizione degli addetti da parte dell' autorità  medesima.
  La predetta collaborazione è  prestata per specifiche
operazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del Comune
e su motivata richiesta delle competenti autorità .

 

 

 

ARTICOLO 7

 Segni distintivi
 1.  L' uniforme degli addetti alla polizia municipale è  stabilita,
nel modello e nel colore previsto per ciascun capo,
dall' allegato A della presente legge.
  2.  I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla
polizia municipale recano lo stemma e la denominazione
dell' ente di appartenenza nonchè  il numero personale di
matricola.  Essi sono conformi ai modelli previsti dall' allegato
B della presente legge.
  3.  I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto
alla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite,
sono stabiliti dall' allegato C della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Caratteristiche dei mezzi
 1.  Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia
municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli
accessori stabiliti nell' allegato D della presente legge.

 

 

ARTICOLO 9

 Norme generali
per l' istituzione del servizio di polizia municipale
 1.  La polizia municipale provvede all' espletamento delle
funzioni indicate all' art. 4.
  2.  In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve
essere svolto con modalità  che ne consentano la fruizione
per tutti i giorni dell' anno.  A tale fine i Comuni possono
adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
  3.  I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti
di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori,
possono procedere all' istituzione del corpo di polizia
municipale.
  4.  La dotazione organica dei corpi di polizia municipale
prevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.
  5.  Nei Comuni di classe I/ A, I/ B e II, la dotazione organica
del corpo non può  essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.

 

 

ARTICOLO 10

 Regolamento comunale
 1.  La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili
professionali, lo stato giuridico, l' attività  e le funzioni
del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal
regolamento comunale sulla base delle disposizioni previste
dagli artt. 4 e 5 e dei seguenti criteri:
  a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma
della Legge 29 marzo 1983, n. 93, l' ordinamento del
corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di
classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A della
Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni,
in responsabile del corpo (comandante), addetti al
coordinamento e controllo, operatori (vigili);  per Comuni
di classe IV, si può  prevedere l' articolazione in
addetto al coordinamento e controllo (comandante),
operatori (vigili);
  b) l' organizzazione e la dotazione organica devono essere
conformi alle norme generali di cui all' art. 9 e sono determinate,
previo confronto con le Organizzazioni sindacali
dei dipendenti, sulla base di criteri che tengano
conto del numero della popolazione residente e temporanea,
della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici
del territorio, delle fasce orarie di necessaria
operatività  del servizio, degli indici di violazione delle
norme, nonchè  di ogni altro rilevante criterio di carattere
istituzionale, socio - economico, di efficienza e funzionalità ;
  c) ad ogni corpo di polizia municipale è  preposto un comandante;
  d) il comandante del corpo di polizia municipale è  responsabile,
verso il Sindaco, dell' addestramento, della
disciplina e dell' impiego tecnico - operativo degli addetti;
  e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire
le direttive impartite dai superiori gerarchici e
dalle autorità  competenti per i singoli settori operativi,
nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

 

 

 

 

TITOLO III
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 11

 Norme per l' accesso
 1.  L' assunzione del personale di polizia locale avviene
esclusivamente per concorso.
  2.  Per l' ammissione ai concorsi per i posti di comandante
del servizio di polizia municipale è  richiesto il diploma di
laurea, fatte salve diverse disposizioni regolanti l' accesso
alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti
dalla legge quadro sul pubblico impiego.
  3.  La Regione promuove, in accordo con gli Enti locali
interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali,
nell' ambito della programmazione provinciale delle
inziative corsuali di formazione professionale, corsi di
formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale
di polizia locale.
  4.  Il numero degli allievi e dei corsi sarà  programmato in
maniera da garantire il fabbisogno delle Amministrazioni
interessate.
  5.  Le modaltià  di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia
- in rapporto all' ambito di attività  e ai pofili professionali
richiesti - nonchè  i criteri di preselezione e valutazione
finale, saranno definiti con deliberazione del Consiglio
regionale.
  6.  Nei regolamenti, gli Enti locali potranno prevedere
che l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsi regionali
di formazione al lavoro, costituisce titolo valutabile
nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale
di polizia.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Formazione professionale
 1. La Regione, nell' ambito delle competenze previste
dalla L. R. 24 luglio 1979, n. 19:
 a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per la
formazione, l' aggiornamento e la riqualificazione del
personale della polizia locale, anche nel quadro di un
progetto generale di formazione dei dirigenti e degli
addetti alle amministrazioni locali;
  b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delle
tipologie formative corrispondenti ai profili professionali
degli addetti alla polizia locale;
  c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazione
professionale di primo inserimento,
di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addetti
alla polizia locale.
  2.  Le iniziative di cui al punto c) verranno programmate
dalle Amministrazioni provinciali nell' ambito dei loro piani
formativi annuali, d' intesa con gli Enti locali interessati
e previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
  3.  I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che
la intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionali
di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti
dalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai fini
dell' accesso alle qualifiche funzionali del personale di
polizia locale.  Sono comunque fatte salve le eventuali diverse
disposizioni regolanti l' accesso a particolari qualifiche
funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge
quadro sul pubblico impiego.

 

 

 

 

TITOLO IV
FUNZIONI DI STUDIO
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 13

 Comitato tecnico regionale
 1.  E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia di
polizia locale.
  2.  Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale, svolge
le sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è  composto: dall'
assessore regionale competente per materia o da un suo
delegato che lo presiede;  da un esperto in materia di polizia
locale designato dalla Giunta: da tre rappresentanti,
designati rispettivamente dalle Sezione regionali dell' ANCI,
 dell' UPI e dell' UNCEM; da tre esperti tra quelli designati
dalle Organizzaizoni sindacali dei dipendenti degli
Enti locali;  e da due esperti fra quelli designati rispettivamente
dalle Associazioni dei comandanti e dei vigili urbani
aventi sede nella regionale.
  3.  I componenti sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale il quale, in caso di omessa designazione
di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore
a trenta giorni per provvedervi.  Qualora l' omissione
si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei
soggetti già  designati.  In tal caso il Comitato risulta composto,
a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente
a quello dei membri nominati.
  4.  Ai componenti del Comitato spettano i gettoni di presenza
e le altre indennità  previste dalle vigenti disposizioni
di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Compiti del Comitato
 1.  Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio,
informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di
polizia locale.
  2.  In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposte
relative:
  a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimento
ai criteri di cui all' art. 10;
  b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del
personale addetto ai servizi di polizia locale;
  c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli
strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di
polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste
di contributi previste dagli artt. 2 e 3;
  d) ai corsi di formazione professionale con particoalre riferimento
alle materie di insegnamento che dovranno
essere omogenei quanto ai contenuti tecnico - culturali;
  e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie
di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi
di polizia locale.
  3.  Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze
funzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tenico
e amministrativo all' attività  del Comitato.

 

 

 

 

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 15

 Ambito di applicazione
 1.  Le disposizioni della presente legge possono essere applicate
anche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibili
con le norme vigenti in materia e previo adeguamento
dei rispettivi regolamenti.
  2.  Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associative
di Enti locali si applica l' art. 1 della Legge 8 giugno 1962,
n. 604.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si fa fronte nel modo seguente:
  a) agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi di
cui all' art. 2 si fa fronte con l' istituzione di un apposito
capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per
l' esercizio 1988 che verra dotato dei finanziamenti necessari
con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in
sede di approvazione della legge finanziaria regionale
a norma dell' art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
  b) agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi di
cui all' art. 3 si fa fronte con l' istituzione di un apposito
capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per
l' esercizio 1988 che verrà  dotato dei finanziamenti necessari
in sede di approvazione della legge di bilancio
per lo stesso esercizio a norma dell' art. 11 della LR 6
luglio 1977, n. 31.  Per gli esercizi successivi sarà  la legge
annuale di bilancio a determinare l' entità  della spesa
tenuto conto delle necessità  e fatte salve le disponibilità 
del bilancio stesso;
  c) agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi di
cui agli artt. 11 e 12 si fa fronte con i fondi collocati nell'
ambito del bilancio pluriennale 1987- 1989, a favore
degli interventi di formazione professionale previsti ai
Capitoli 75160 - 75161 - 75180 - 75290 della parte spesa
del bilancio regionale e con le integrazioni che saranno
disposte a favore di tali capitoli delle leggi annuali
di approvazione o di variazione del bilancio a norma
della LR 6 luglio 1977, n. 31 o con specifiche autorizzazioni
di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale
a norma dell' art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, nº
31;
  d) agli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico
consultivo di cui all' art. 13 si fa fronte con i fondi
collocati al capitolo 02050 del bilancio di previsione
per l' esercizio 1987 e con i fondi che verranno stanziati
ai capitoli corrispondenti al Capitolo 02050 per gli
esercizi successivi al 1987.

 

 

 

ARTICOLO 17

 Disposizione transitoria
 1.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare
i regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenute
nonchè  ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
  2.  Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli
di gradi e distintivi per le uniformi.
  3.  I Comuni adeguano altresì  la foggia delle uniformi e le
caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli artt. 7 e 8,
entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 22 gennaio 1988

 

 

 

 Modelli delle uniformi e distintivi nonchè  caratteristiche
dei mezzi di trasporto della polizia municipale

 

 

 

Le Leggi Regionali

 

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 8-04-1994
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Modifiche ed integrazioni alla LR 22 gennaio 1988, n. 3
“Norme in materia di polizia locale”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 32
del 11 aprile 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della giunta regionale promulga
la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Modifica delle caratteristiche
delle uniformi e dei distintivi
 1.  Gli allegati A, B e C della LR 22 gennaio 1988,
n. 3 sono sostituiti rispettivamente dagli Allegati A,
B e C della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Disposizione transitoria
 1.  I Comuni della regione Emilia - Romagna, singoli
o associati, entro due anni dall' entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad adottare le uniformi ed i distintivi
di grado di riconoscimento in essa previsti.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 8 aprile 1994